Conciliazione Sardegna - Organismi di Mediazione


Organismi di Mediazione Civile e Commerciale


Secondo i criteri fissati dal D.M. 150 / 2 0 23 per Organismo di mediazione l’ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

Art. 16 legge 28/2010
(Organismi di mediazione)


1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta’ ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneita’ del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.18
Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Art.19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita’.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Elenco Organismi mediazione civile e commerciale:

CAMERA DI COMMERCIO Cagliari-Largo Carlo Felice 66 - 09124 Cagliari. n.276 registro degli organismi del Ministero di Giustizia

CAMERA DI COMMERCIO Oristano Via Carducci 23/25 - 09170 Oristano. n.760 registro degli organismi del Ministero di Giustizia

CAMERA DI COMMERCIO Sassari - Via Roma 74 -07100 Sassari n.828 registro degli organismi del Ministero di Giustizia

CAMERA DI COMMERCIO Nuoro - Via Papandrea, 8 08100 Nuoro n.830 registro degli organismi del Ministero di Giustizia

ConciliareConviene - GeoVillage -Olbia, n.1113 registro degli organismi del Ministero di Giustizia


Nella domanda di Mediazione Civile congiunta, le parti hanno facoltà di indicare di comune accordo il nominativo del Conciliatore all'interno dell'Organismo prescelto.



D . l g s 2 8 / 2 0 1 0

D . l g s 150 / 2 0 23

Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.

Modello domanda iscrizione Registro Min. Giustizia Organismi di Conciliazione .