Conciliazione Sardegna - Cagliari
La formazione dei mediatori civili e commerciali
(Art. 18 del D.M. n. 180 secondo comma, lett. g - Regolamento attuativo al D. Lgs n. 28/2010)
I mediatori civili hanno l obbligo di frequentare un aggiornamento biennale di minimo 18 ore. All aggiornamento biennale secondo il Decreto n.145 dovranno aggiungersi 20 casi di tirocinio assistito nello stesso biennio, calcolato a partire dalla data dell attestato di frequenza del corso base.
Secondo i criteri fissati dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. esistono corsi di formazione per conciliatore strutturati della durata di 50 ore.
Il Decreto prevede inoltre il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonchè la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;
I formatori saranno sia teorici che pratici. I docenti teorici dovranno aver pubblicato almeno tre contributi scientifiche in mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; i docenti pratici dovranno avere esperienza presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure.
Art. 17
(Elenco degli enti di formazione)
1. E' istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori.
2. L’elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3. L’elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell’elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
(Criteri per l'iscrizione nell’elenco)
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell’attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l’indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).
Nella domanda di Mediazione Civile congiunta, le parti hanno facoltà di indicare di comune accordo il nominativo del Conciliatore all'interno dell'Organismo prescelto.
Ed infine alcuni consigli per la Formazione in Mediazione Civile e Commerciale:
1) Diffidate dai formatori teorici/pratici difficilmente un formatore teorico sara' altrettanto bravo come pratico e viceversa. Chiedete all'ente di formazione un formatore teorico con varie pubblicazioni ed un formatore pratico con almeno 200 mediazioni certificate;
2) Aggiornatevi sempre!! Non solo durante i corsi obbligatori...un corso di 18 ore e' troppo limitato considerando l'importanza della materia. Non meno importanti sono i tirocinii . Considerate la mediazione come l'acqua calda, occorre riscaldarla costantemente o si raffredda ;)
3) Cambiate sempre formatore . Ogni Formatore ha infatti il suo stile ed il suo "punto di vista" sulla mediazione...cambiando spesso formatore avrete tanti "punti di vista" sulla materia.
4) Se vi piace la mediazione presentata da un docente/maestro a fine corso fatevi consigliare da chi fare il prossimo aggiornamento ...andate dal "maestro del vostro maestro"
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Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.